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Sez. 1, Sentenza n. 3034 del 13/03/1993 (Rv. 481389 - 01)

Beni - Immateriali - Marchio - Trasferimento | Specifica organizzazione produttiva - Trasferimento - Uso esclusivo del marchio - Cessione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481389-01

Beni - Immateriali - Marchio - Trasferimento

Non comporta la violazione del precetto contenuto negli artt. 2573 cod. civ. e 15 R.D. n. 929 del 1942 (secondo cui il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di essa) la cessione, oltre dell'uso esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, nonché dei particolari elementi eventualmente indispensabili per la realizzazione del prodotto medesimo (nella specie, disegni e conoscenze, atte a rendere possibile la produzione dei beni già commercializzati con lo stesso marchio, e dei relativi cataloghi), integrando un trasferimento di una specifica organizzazione produttiva, qualificabile come "ramo di azienda".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2573, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)