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Sez. 2, Sentenza n. 21942 del 25/09/2013 (Rv. 628416 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Onorari di avvocato - Procedimento ex art. 29 della legge n. 794 del 1942 - Notificazione agli eredi del cliente deceduto - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628416-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione degli onorari professionali, l'art. 29, primo comma, della legge 13 giugno 1942, n. 794 ("ratione temporis" applicabile), il quale prevede che il presidente dispone con decreto la comparizione degli "interessati" davanti al collegio in camera di consiglio, non deroga né espressamente, né implicitamente all'art. 102 cod. proc. civ., sicché, nel caso in cui l'azione sia proposta contro gli eredi del cliente, i quali rispondono dei debiti del "de cuius" in proporzione della loro quota ereditaria, non sussiste un rapporto unico ed indivisibile, ma una causa scindibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)