Sez. 3, Sentenza n. 771 del 18/03/1966 (Rv. 321548 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - PAGAMENTO DEI DEBITI - RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - PAGAMENTO DEI DEBITI - RIPARTIZIONE DEI DEBITI EREDITARI TRA GLI EREDI.*
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria.Pertanto ove il creditore agisca in giudizio contro gli eredi del suo debitore non si Forma un rapporto unitario ed indivisibile, ma si da luogo ad una causa scindibile. Conseguentemente, in fase di gravame, ove la sentenza pronunciata sia stata impugnata solo nei confronti di alcuni eredi, e applicabile l'art.332 cod. proc. civ. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 754, Cod. Civ. art. 752
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)