Sez. 3, Sentenza n. 1720 del 25/06/1963 (Rv. 262635 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONE - LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DEL RISARCIMENTO.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONE - LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DEL RISARCIMENTO.*
La clausola penale e intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui e tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dal danno effettivo salvo la risarcibilita di un danno ulteriore qualora cio sia convenuto. (V 551/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)