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Sez. 3, Sentenza n. 1720 del 25/06/1963 (Rv. 262635 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONE - LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DEL RISARCIMENTO.*
Stato
decisa il 1963-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262635-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONE - LIQUIDAZIONE FORFETTARIA DEL RISARCIMENTO.*

La clausola penale e intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui e tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dal danno effettivo salvo la risarcibilita di un danno ulteriore qualora cio sia convenuto. (V 551/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)