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Sez. L, Sentenza n. 7287 del 06/12/1986 (Rv. 449355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI - COMPUTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI - COMPUTABILITÀ.*

La somma liquidata dal giudice in un certo numero di mensilità della retribuzione a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo (ex art. 18 stat. Lavoratori ovvero ex art. 8 legge n. 604 del 1966) è soggetto alla rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di un credito di lavoro, e sugli importi via via rivalutati sono dovuti gli interessi legali. (V 158/84, mass n 432410; (V 4934/84, mass n 436814).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)