Sez. 5, Sentenza n. 2923 del 07/02/2013 (Rv. 625285 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società di persone - Titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata - Configurabilità - Principio di trasparenza di cui all'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 - Conseguenze - Attribuzione al socio della quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di IRPEF, il principio sancito dall'art. 9-bis, comma 18, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140), secondo cui - con efficacia per gli accertamenti successivi - l'intervenuta definizione del reddito da parte delle società di persone costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata, va interpretato - in applicazione del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 - nel senso che, per l'annualità in cui è avvenuto l'accertamento, al socio è attribuita la quota parte dell'imponibile risultante dall'imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 97 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)