Sez. 5, Sentenza n. 14926 del 06/07/2011 (Rv. 618486 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Art. 9-bis, comma 18, del d.l. n. 79 del 1997 - Definizione del reddito da parte di società di persone - Titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti dei soci - Configurabilità - Applicabilità del principio anche in relazione ai periodi d'imposta anteriori - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di IRPEF, il principio sancito dall'art. 9-bis, comma 18, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140), secondo cui l'intervenuta definizione del reddito da parte delle società di persone costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata, non ha natura innovativa, ma è applicabile anche in relazione ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della legge n. 140 cit, in quanto il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce comunque, ai fini IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di una presunzione di effettiva percezione, come riflesso della corretta applicazione del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del T.U.I.R.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis com. 18, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)