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Sez. 3, Sentenza n. 14762 del 03/10/2003 (Rv. 567321 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE | Vendita fuori dei locali commerciali - Direttiva CE n. 577/1985 recepita "ex lege" n. 50/1992 - Portata - Requisiti di forma della clausola di recesso.
Stato
decisa il 2003-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567321-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IN GENERE

In tema di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva del Consiglio dei ministri CEE n. 50 del 1985, non ne ha punto attenuato il rigore, prevedendo che l'inserzione della clausola relativa al diritto di recesso del consumatore ottemperi (sia pur nel contesto delle altre clausole negoziali) a due precisi requisiti di forma, il primo relativo all'autonomia della clausola "de qua", che deve restare separata dalle altre onde rendere chiara, immediata e trasparente l'informazione (sicché deve ritenersi inammissibile il suo inserimento in un contesto uniforme di clausole di apparentemente pari rilevanza, inserite secondo una sequenza numerata), il secondo attenente alla evidenza grafica dell'informazione, che deve avere caratteri di scrittura eguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Direttive del Consiglio CEE 20/12/1985 num. 577, Legge 15/01/1992 num. 50 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)