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Sez. 3, Ordinanza n. 15475 del 10/08/2004 (Rv. 576170 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Vendite fuori dei locali commerciali - Nozione di consumatore - Criterio - Estraneità o meno dello scopo del contratto rispetto all'attività professionale dell'agente.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576170-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO

A norma dell'art. 2, lett. a), del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in tema di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, ciò che rileva ai fini dell'assunzione della veste di "consumatore" è l'estraneità o meno dello scopo avuto di mira rispetto all'attività professionale dell'agente nel momento in cui questi ha concluso il contratto.; ne consegue che deve escludersi che possa qualificarsi "consumatore" la persona che, in vista di intraprendere un'attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, acquista gli strumenti indispensabili per l'esercizio di tale attività.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1992 num. 50 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)