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Sez. 3, Sentenza n. 6875 del 23/05/1997 Ud. (dep. 14/07/1997) Rv. 208434 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Totale difformità - Nozione di "organismo edilizio" - Aumento di volumetria dei piani interrati - Configurabilità del reato - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208434-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di totale difformità dalla concessione, l'art. 7 comma 1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si riferisce alla realizzazione di un "organismo edilizio" integralmente diverso o all'esecuzione di maggiori volumi tali da costituire un "organismo edilizio con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile". Con il termine "organismo edilizio" la norma indica sia una sola unità sia una pluralità di porzioni volumetriche ed un manufatto a più piani. La suddetta integrale diversità è rapportabile ad ogni singola struttura e può derivare o dalla esecuzione di un corpo autonomo o dall'effettuazione di modificazioni con opere interne o esterne, tali da comportare un aumento di volumetria, a nulla rilevando che l'accesso avvenga attraverso lo stabile principale. Il computo della volumetria deve essere effettuato, salvo che non viga una espressa e particolare disposizione contraria, con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati (cioè, sottostanti al livello stradale), funzionalmente asserviti, poiché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)