Sez. 6, Sentenza n. 12271 del 07/01/1999 Ud. (dep. 28/10/1999) Rv. 214526 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - "Organismo edilizio" - Nozione - Individuazione - Costruzione in "totale difformità" dalla concessione - Nozione - Individuazione in base alla tipologia degli abusi.
EDILIZIA - IN GENERE
Con l'espressione "organismo edilizio" l'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 indica sia una sola unità sia una pluralità di porzioni volumetriche. La costruzione in "totale difformità" dalla concessione edilizia - che nel secondo caso può riguardare ogni singola struttura dell' "organismo edilizio" - può derivare a) dalla esecuzione di un corpo autonomo, b) dall'effettuazione di modificazioni con opere interne o esterne tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull'assetto del territorio, aumentando il cosiddetto carico urbanistico), ovvero c) dal mutamento di destinazione di uso di un immobile preesistente, che va equiparato al fatto della realizzazione di una costruzione edilizia in assenza o in totale difformità dalla concessione allorché esso non sia puramente funzionale ma si realizzi attraverso opere strutturali implicanti una totale modificazione rispetto al preesistente e al previsto, che sia urbanisticamente rilevante secondo il disposto dell'art. 8 della legge n. 47/1985.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)