Sez. 6, Sentenza n. 31514 del 24/04/2002 Ud. (dep. 20/09/2002) Rv. 222573 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Applicabilità dei principi del giusto processo ai provvedimenti assoggettati al vecchio rito - Disciplina transitoria ex art.1, comma 6, d.l. n. 2 del 2000, conv. in l. n.35 del 2000 - Dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da testi, residenti all'estero, non presenti in dibattimento - Lettura - Condizioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
In tema di istruzione dibattimentale, i principi del giusto processo di cui all'art.111 Cost. sono (ex art.1 d.l. 7 gennaio 2000, n.2 conv. in legge 25 febbraio 2000, n.35 che disciplina il regime transitorio) espressamente applicabili in sede di merito ai procedimenti in corso, tra i quali sono inclusi quelli assoggettati al vecchio rito (art.1, comma 6, del d.l. n.2 del 2000). Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, per quel che concerne la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese da testi e coimputati, occorre - previa verifica dei concreti presupposti processuali idonei a consentirla - valutarne l'utilizzabilità alla stregua dei nuovi principi costituzionali e delle norme di diritto transitorio, in modo da procedere alle iniziative di rinnovo che si rendano necessarie ai fini dell'eventuale recupero delle suddette dichiarazioni nel rispetto delle deroghe, permanenti o transitorie, al riguardo consentite (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la lettura e l'utilizzazione di dichiarazioni rese da testi residenti all'estero, non presenti in dibattimento, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla ritualità della citazione, nonostante espressa doglianza della parte sul punto).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legge 07/01/2000 num. 2 art. 1 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/02/2000 num. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)