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Sez. 2, Sentenza n. 8565 del 11/06/1999 Ud. (dep. 05/07/1999) Rv. 213849 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da cittadino straniero - Presupposti per la lettura - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213849-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 512 bis c.p.p., introdotta con il d.l. 8.6.1992 n. 306, conv. in l. 7.8.1992 n. 356, costituisce una rilevante eccezione al principio di oralità e del contraddittorio probatorio nel dibattimento, sicché deve essere applicata dal giudice di merito rigorosamente, previa attenta disamina dei presupposti che la legge richiede per la sua operatività. Della sussistenza di tali presupposti, tipizzati nell'avvenuta acquisizione di <<altri elementi di prova>>, il cui contesto serve a verificare la decisività e la necessità della lettura, nonché nella qualità di cittadino straniero residente all'estero del soggetto delle cui dichiarazioni si intende dare lettura a seguito della mancata presentazione in dibattimento, il giudice deve fornire adeguato riscontro in motivazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ministero da cittadini stranieri non comparsi in dibattimento senza che alcun accertamento fosse stato esperito sulla circostanza di fatto del luogo della loro residenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)