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Sez. 3, Sentenza n. 2182 del 27/10/1970 (Rv. 348333 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI - IN GENERE IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE - TERMINI ORDINARI - SOSPENSIONE FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348333-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI - IN GENERE IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE - TERMINI ORDINARI - SOSPENSIONE FERIALE - INAPPLICABILITA.*

In seguito all'entrata in vigore della legge 2 marzo 1963 n 320, i termini per impugnare le sentenze delle Sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello, in materia di proroga dei contratti agrari o associativi e di affitto a coltivatori diretti, sono quelli ordinari di cui all'art 325 cod proc civ. e ad essi non e applicabile la sospensione dei termini processuali disposta dalla legge 14 luglio 1965, n 818. (Conf 2944'69, mass n 342803' 342804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)