Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 05/08/1969 (Rv. 342803 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CONTROVERSIE AGRARIE - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CONTROVERSIE AGRARIE - INAPPLICABILITA.*
Le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di Colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, ancorche attinenti alla applicazione delle leggi speciali vincolistiche ed al pagamento di canoni arretrati, di cui al n 3 dell'art 429 cod proc civ, rientrano nella previsione dell'art 3 della legge n 818 del 1965, con la conseguenza che rispetto ad esse non opera la sospensione dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge medesima, in relazione all'art 92 dell'ordinamento giudiziario.*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)