Sez. 3, Sentenza n. 11766 del 11/12/1990 (Rv. 470087 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 69 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE - NECESSITÀ.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - AI SENSI DEGLI ARTT. 34 E 69 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE - NECESSITÀ.*
Nel sistema della legge n. 392 del 1978 la Determinazione dell'ammontare dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante nei casi previsti dagli artt. 34 e 69 al conduttore di un immobile non abitativo va effettuata con riferimento al momento della cessazione della locazione e non a quello del rilascio, avvenga questo per volontaria Determinazione del conduttore o in esecuzione di un provvedimento del giudice.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)