Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/07/1994 (Rv. 487564 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Determinazione - Riferimento al momento di cessazione della locazione - Locazione di farmacia - Data dell'autorizzazione al rilascio - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
Nel sistema della legge 27 luglio 1978 n. 392, la determinazione dell'ammontare dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante, nei casi previsti dagli artt. 69-73, al conduttore dell'immobile non abitativo, deve essere effettuata con riferimento al momento della cessazione della locazione per effetto del recesso e, perciò, alla scadenza del preavviso di cui all'art. 59, e non a quello dell'effettivo rilascio, con la conseguenza che, nel caso di locazione di farmacia, è irrilevante la data della autorizzazione al rilascio, richiesta dall'art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253, incidendo, questa, non sul diritto al rilascio del locatore ma sulla concreta realizzazione di tale diritto.
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)