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Sez. 1, Sentenza n. 1767 del 07/05/1975 (Rv. 375418 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE A CURA DI UN ENTE PUBBLICO DELL'OPERA DI PERTINENZA DI ALTRO ENTE PUBBLICO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA NEI CONFRONTI DEI TERZI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375418-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE A CURA DI UN ENTE PUBBLICO DELL'OPERA DI PERTINENZA DI ALTRO ENTE PUBBLICO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA NEI CONFRONTI DEI TERZI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nei casi in cui un ente pubblico curi l'esecuzione di un'opera pubblica di pertinenza di un altro ente pubblico, la legittimazione attiva e passiva nei confronti dei terzi va determinata in base alla qualita e quantita dei poteri che sono conferiti al primo dalla legge o dall'atto amministrativo che danno luogo alla particolare situazione. Tale accertamento va effettuato in relazione alle singole ipotesi, con riferimento alle norme che prevedono e regolano il concorso di attivita di piu enti, nonche agli Atti amministrativi con cui sia stata conferita o sia stata assunta la potesta di provvedere in relazione a un'opera di pertinenza di un altro ente. (nella specie, proposta domanda di risarcimento di danni per occupazione di un immobile non seguita da espropriazione, e stata confermata la legittimazione passiva dell'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana essendo rimasto accertato che la richiesta del decreto di occupazione provvisoria era stata fatta dal genio civile a nome e per conto dell'assessorato llpp; che il genio civile aveva provveduto anche a redigere lo stato di consistenza dell'edificio da occupare; che l'esecuzione dei lavori per la costruzione della nuova Sede municipale del comune di lipari era stata effettuata direttamente dalla regione, che aveva sopportato le relative spese; che il comune era rimasto estraneo a tutte le operazioni preliminari di espropriazione e ai lavori di costruzione, essendo soltanto il beneficiario dell'opera da realizzare, che era compresa nella vasta gamma di opere pubbliche che la regione siciliana esegue a beneficio dei comuni dell'isola, a proprie spese e sotto il proprio controllo, curandone la progettazione e la realizzazione. (V 2152/71, mass n 352902).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 05/08/1949 num. 46 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)