Sez. 1, Sentenza n. 2152 del 08/07/1971 (Rv. 352902 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - POSIZIONE DELL'ENTE DELEGATO.*
ATTO AMMINISTRATIVO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - POSIZIONE DELL'ENTE DELEGATO.*
In tema di delegazione intersoggettiva di diritto pubblico, che pone l'amministrazione delegata in luogo di quella finanziatrice e delegante, la quale si riserva funzioni di controllo, l'ente delegato non e ne organo ne rappresentante del delegante, ma agisce non solo nell'interesse e per conto di questi, ma nondimeno anche nell'interesse proprio, quando la materia delegata rientri nelle di lui attribuzioni, onde e direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli Atti di esecuzione della delegazione, senza che in contrario possano assumere rilievo le eventuali ripercussioni di tali Atti nei rapporti interni con l'amministrazione delegante e finanziatrice. (Conf 3452'69, mass n 343562' 313'68, mass n 331248' 2854'66, mass n 325424' V 807'66, mass n 321622' 1412'66, mass n 322796' 2307'64' 1608'65' 1894'65).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 05/08/1949 num. 46 art. 2, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)