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Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004 (Rv. 573480 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Responsabilità del difensore - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto.
Stato
decisa il 2004-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573480-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)