Sez. 3, Sentenza n. 1286 del 06/02/1998 (Rv. 512354 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Attività volta al buon esito della lite - Necessità - Mancanza - Responsabilità - Sussistenza - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI
L'avvocato, nell'espletamento dell'attività professionale, deve tendere a conseguire il buon esito della lite per il cliente e pertanto sussiste la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt.40 e 41 cod. pen.), esso non è stato raggiunto per sua negligenza (nella specie il difensore, costituitosi parte civile per l'offeso, non lo aveva informato dell'udienza dibattimentale, e perciò era stato dichiarata la decadenza della costituzione, né aveva citato i testi ammessi sulla dinamica dell'incidente occorso al suo assistito e l'imputato era stato assolto con formula piena. (V. Cass. Pen. 9011484, rv 185106).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)