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Sez. 5, Sentenza n. 3318 del 19/02/2004 (Rv. 570298 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Conferimenti relativi ad aumento di capitale in corrispondenza della sua riduzione per perdite - Imposta proporzionale di registro - Inapplicabilità - Conferimenti effettuati in assenza di apposita delibera assembleare - Imposta proporzionale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570298-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro, la nota II dell'art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativa alla inapplicabilità dell'imposta proporzionale "de quo" per i conferimenti relativi all'aumento di capitale in rispondenza della sua riduzione per perdite non riguarda il caso in cui i conferimenti stessi siano stati effettuati in assenza di una deliberazione assembleare che abbia in tal senso disposto (riduzione con contestuale aumento di capitale), indipendentemente dal fatto che essi siano rivolti ed in concreto utilizzati per il ripianamento di perdite che potrebbero imporre (ove non sanate) l'adozione della detta deliberazione; né rileva la sostanziale identità della vicenda sotto il profilo economico, rispetto all'ipotesi di ricostituzione "formale" del capitale sociale, perché ai fini dell'imposta di registro la sostanza influente, alla stregua dell'art. 20 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, è quella evidenziata dall'atto presentato alla registrazione, vale a dire dalla delibera consiliare sollecitativa di ulteriori versamenti dei soci, la quale non integra, né può integrare, operazione sul capitale, riservata all'assemblea.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. T art. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)