diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3551 del 12/03/2002 (Rv. 552999 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Riduzione del capitale sociale - Per perdite - Contestuale aumento del capitale, deliberato per un importo superiore al capitale originario, al fine di ripianare la corrispondente perdita - Assoggettabilità al tributo - Esclusione - Conferimento determinante incremento della misura originaria del capitale - Imponibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552999-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI

In tema di imposta di registro su atti di società, i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l'importo dell'originario capitale sociale) non sono soggetti all'imposta di registro quando siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione, essendo, invece, l'imposta dovuta se, e nella misura in cui, il conferimento determini un incremento del capitale rispetto alla sua misura originaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)