Sez. 5, Sentenza n. 657 del 03/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115624 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE -ELEMENTO PSICHICO - COLPA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE -ELEMENTO PSICHICO - COLPA.*
L'ipotesi di bancarotta semplice non postula la ricorrenza del dolo, trattandosi di reato per la cui punibilita e sufficiente la semplice colpa (negligenza, incuria). (Conf 114444, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)