Sez. 5, Sentenza n. 94 del 22/01/1971 Ud. (dep. 30/03/1971) Rv. 117393 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - ELEMENTO PSICOLOGICO (SOGGETTIVO) - PUO ESSERE PUNITA ANCHE A TITOLO DI COLPA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - ELEMENTO PSICOLOGICO (SOGGETTIVO) - PUO ESSERE PUNITA ANCHE A TITOLO DI COLPA.*
L'elemento psichico del reato di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili e costituito normalmente dal dolo, in quanto l'evento pericoloso e talvolta dannoso e dall'agente preveduto e voluto. Solo eccezionalmente, e cioe quando risulti che l'evento medesimo non e stato voluto dall'agente e si e verificato ugualmente, per sua negligenza o imprudenza, il reato e punibile a titolo di colpa. (Conf 115624, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)