diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1240 del 05/02/1988 (Rv. 457443 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - IN GENERE - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE - CREDITI DI LAVORO E DI NATURA PREVIDENZIALE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457443-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - IN GENERE - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE - CREDITI DI LAVORO E DI NATURA PREVIDENZIALE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Nell'ipotesi di opposizione alla (già iniziata) esecuzione per crediti di lavoro e di natura previdenziale ed assistenziale, la Competenza del giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi limitata alla fase introduttiva del giudizio di opposizione fino all'eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, spettando la Competenza per l'ulteriore fase del giudizio al giudice del lavoro stante il carattere di principio di ordine generale ravvisabile nell'integrale richiamo, contenuto nel primo comma dell'art. 618 bis cod. proc. civ., delle norme sul rito del lavoro, alle quali occorre, quindi, far riferimento per determinare il giudice competente, per materia e per territorio, per la prosecuzione del giudizio. (Conf 1349/85, mass n 439414; (Conf 1348/85, mass n 439413).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)