Sez. 2, Sentenza n. 2490 del 21/06/1975 (Rv. 376399 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO.*
Nel caso in cui l'atto riassuntivo del processo venga notificato alla parte personalmente, anziche al procuratore costituito, la nullita della notificazione non puo essere rilevata, e rimane sanata con effetti ex nunc, se l'intimato si costituisce, quand'anche la Costituzione avvenga al solo scopo di far valere detto vizio. (Conf 998/67, mass n 327295).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)