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Sez. 1, Sentenza n. 2158 del 14/12/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157883 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 497/1974 SULLA OBBLIGATORIETÀ DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157883-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - LEGGI - ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 497/1974 SULLA OBBLIGATORIETÀ DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Invero il principio costituzionale di eguaglianza non esclude la facoltà del legislatore di adottare particolari norme procedurali, come quelle sulla obbligatorietà del rito direttissimo; e ciò con riferimento a date esigenze di politica criminale. (Conf mass n 144034, Sezione prima, 14 marzo 1979, ric. Marvuglia).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)