Sez. 6, Sentenza n. 14859 del 27/03/2014 Cc. (dep. 31/03/2014) Rv. 259683 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - M.a.e. processuale - Cittadino italiano o residente nello Stato - Subordinazione della consegna alla condizione prevista dall'art. 19, lett. c) - Necessità - Applicabilità del rifiuto di consegna di cui all'art. 18, lett. r), della predetta legge - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo, se la persona richiesta in consegna ai fini di un'azione penale è cittadino italiano o residente nello Stato, la Corte d'appello è tenuta a dare esecuzione al m.a.e., ma deve condizionare la consegna, ai sensi dell'art. 19, lett. c), L. n. 69 del 2005, al reinvio della persona nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente irrogate, salvo che non vi sia un'espressa diversa richiesta dell'interessato. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha evidenziato l'inapplicabilità, alle ipotesi di m.a.e. processuale, del rifiuto di consegna di cui all'art. 18, lett. r), della predetta legge, previsto solo per la diversa ipotesi di m.a.e. emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentive).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)