Sez. 6, Sentenza n. 7108 del 12/02/2009 Cc. (dep. 18/02/2009) Rv. 243077 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Cittadino italiano o residente nello Stato - Condizione prevista dall'art. 19, lett. c) L. n. 69 del 2005 - Verifica da parte della Corte di appello.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo, se la persona richiesta in consegna ai fini di un'azione penale è un cittadino italiano o risulti residente nello Stato, la condizione del reinvio prevista dall'art. 19 lett. c) L. n. 69 del 2005 costituisce un requisito di legittimità della decisione di consegna, ogniqualvolta non vi sia una espressa diversa richiesta dell'interessato. Pertanto, la corte di appello deve sempre verificare, prima di far luogo alla consegna, quale sia la nazionalità e la residenza della persona richiesta. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che tale verifica deve essere eseguita sulla base degli atti della procedura, ivi compresi quelli allegati dall'interessato, e, se necessario, su quelli acquisiti "ex officio" dalla corte di appello, e che soltanto la certezza effettiva della residenza dello straniero in Italia impone l'apposizione della condizione del reinvio).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)