Sez. 2, Sentenza n. 3601 del 25/05/1983 (Rv. 428486 - 01)
AGRICOLTURA - STRADE AGRARIE - IN GENERE - VIE AGRARIE - EX AGRIS COLLATIS - PROVA DELLA FORMAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
AGRICOLTURA - STRADE AGRARIE - IN GENERE - VIE AGRARIE - EX AGRIS COLLATIS - PROVA DELLA FORMAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
La prova (sia testimoniale che per presunzioni) della formazione della via ex collatis agris, per essere rilevante, non deve fare riferimento ad un apporto di terreno, ma occorre pur sempre che essa concerna un compossesso idoneo all'usucapione del diritto di passaggio iure domini, e non iure servitutis, sicché non è sufficiente la prova del passaggio sulla strada in contestazione anche dopo il venir meno della sua classificazione come pubblica e l'attribuzione in proprietà ai vari proprietari confinanti, quando non risulti chiarito se tale passaggio sia stato esercitato a titolo di comproprietà, anziché con l'animus corrispondente all'Esercizio del diritto di servitù. (V 3932/75, mass n 378198; (V 1026/73, mass n 363446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 01/09/1918 num. 1446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)