Sez. 2, Sentenza n. 1480 del 26/02/1996 (Rv. 496025 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - PROVA | Accertamento della comproprietà di una via privata agraria - Regime probatorio - Presunzioni - Ammissibilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - PROVA
L'azione di accertamento della comproprietà di una via privata agraria costituita "ex collatione privatorum agrorum", promossa da uno dei proprietari dei fondi latistanti che pretende di usare la strada contro la volontà degli altri, non è soggetta al rigoroso regime probatorio delle revindica, perché tale comunione, al pari di ogni altra "communio incidens", può anche essere dimostrata con testimoni e presunzioni semplici desumibili dal prolungato e pacifico uso della strada da parte dei proprietari stessi, dalle caratteristiche dei luoghi, dalle esigenze di comunicazione e colture dei fondi attraversati, a meno che dai titoli risulti, in contrasto con i predetti elementi indiziari, che la via appartiene soltanto ad alcuni dei proprietari dei fondi latistanti o che la porzione di terreno che la parte assume di avere conferito per la formazione della strada agraria apparteneva al demanio comunale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)