Sez. U, Sentenza n. 5701 del 11/04/2012 (Rv. 622049 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Processo esecutivo - Parti - Offerenti nella vendita forzata - Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione - Limiti - Condizioni - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Ai fini della responsabilità disciplinare del giudice per inosservanza dell'obbligo di astensione ex art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non sono parti del processo esecutivo, nel senso postulato dall'art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., coloro che presentano offerte nella vendita forzata, se non dal momento in cui si manifesta un contrasto - ancorché non formalizzato con l'opposizione agli atti esecutivi - ove essi siano coinvolti e per il quale sia richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione. (Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza dell'illecito disciplinare nei confronti di un giudice dell'esecuzione, che non si era astenuto in occasione della vendita all'asta di due immobili aggiudicati a persona con la quale il magistrato intratteneva un rapporto di locazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)