Sez. 3 - , Ordinanza n. 23338 del 26/07/2022 (Rv. 665435 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Esclusione di un offerente dalla vendita - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni - Legittimazione - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
L'offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest'ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l'atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l'offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 579
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)