diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8571 del 07/07/1981 Ud. (dep. 06/10/1981) Rv. 150330 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - POSIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA COMPAGNIA PORTUALE - OBBLIGO DI ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE SOLO SE È DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI SOCI DELLA COOPERATIVA.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150330-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - POSIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA COMPAGNIA PORTUALE - OBBLIGO DI ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE SOLO SE È DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI SOCI DELLA COOPERATIVA.*

Il legale rappresentante della compagnia portuale può essere considerato destinatario delle norme sulla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 7 aprile 1955 n. 547, solamente quando assume la veste di datore di lavoro nei confronti dei soci della compagnia stessa, e cioè quando quest'ultima esercita direttamente l'attività di impresa. (Conf mass n 146653).*

Riferimenti normativi: DPR 07/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)