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Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998 (Rv. 521401 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Onere della prova - Riporto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521401-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

In tema di responsabilità presunta per l'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito; incombe invece sull'esercente l'attivita pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata la domanda del danneggiato, sul presupposto che questi non aveva provato il nesso causale tra il danno e l'omissione di cautele dovute da parte dell'esercente l'attività pericolosa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)