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Sez. 1, Sentenza n. 3225 del 01/04/1994 (Rv. 486044 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere | Assegno di mantenimento - Riduzione per il periodo di permanenza del figlio presso il genitore obbligato al versamento - Conseguimento - Mezzi - Opposizione alla esecuzione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486044-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso la prole - In genere

Ove la sentenza di divorzio nulla disponga circa la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico dell'intimato per il tempo in cui la figlia fosse ospite presso di lui, l'obbligato, per conseguire la decurtazione dell'assegno deve, o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, mentre non gli è consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)