Sez. 5, Sentenza n. 9942 del 06/07/1979 Ud. (dep. 22/11/1979) Rv. 143468 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - GIUDICE DI APPELLO - RICHIAMO ALLE ARGOMENTAZIONI DEI PRIMI GIUDICI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - GIUDICE DI APPELLO - RICHIAMO ALLE ARGOMENTAZIONI DEI PRIMI GIUDICI - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Non vi e inadempimento dell'Obbligo della motivazione se il giudice di appello, in Mancanza di elementi nuovi introdotti dai motivi di gravame, si riporti alle argomentazioni svolte dai primi giudici ritenendole meritevoli di conferma.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)