Sez. 1, Sentenza n. 750 del 18/03/1985 Cc. (dep. 18/04/1985) Rv. 168740 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO - RINVIO ALLE ARGOMENTAZIONI DEI PRIMI GIUDICI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO - RINVIO ALLE ARGOMENTAZIONI DEI PRIMI GIUDICI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Le motivazioni di primo e di secondo grado, quando sono omogenee negli accertamenti e nei criteri di valutazione del materiale di prova, costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, una motivazione "per relationem", mediante rinvio alle argomentazioni del provvedimento appellato, è legittima nella ipotesi in cui i motivi di gravame non abbiano introdotto nuovi elementi, ma si siano limitati a prospettare situazioni già esaminate e discusse in prima istanza. (Conf mass n 143468; (Conf mass n 151809; (Conf mass n 152377).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)