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Sez. 1, Sentenza n. 7848 del 21/01/2015 Ud. (dep. 20/02/2015) Rv. 262466 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Coscienza dello stato di pericolo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262466-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA

Il reato di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina è punito a titolo di colpa, sicché è necessario che il proprietario o la persona obbligata in sua vece siano coscienti della situazione di pericolo per le persone e non la eliminino per negligenza, imprudenza od imperizia. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la condanna dell'amministratore unico della società proprietaria di un castello parzialmente crollato in quanto, indigente ed in precarie condizioni di salute, era stato designato quale "prestanome" senza nulla sapere dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)