Sez. 1, Sentenza n. 17844 del 26/03/2003 Ud. (dep. 15/04/2003) Rv. 224799 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Ordinanza impositiva di lavori necessari a rimuovere il pericolo - Mancanza - Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA
Il reato previsto dall'art. 677, comma 3 cod. pen. si realizza allorché il proprietario dell'edificio che minaccia rovina non si sia attivato per rimuovere le cause di pericolo, a nulla rilevando né l'ignoranza dello stato di pericolo - scaturente dalla violazione del dovere di diligenza gravante sul proprietario dell'immobile - né la mancanza di una preventiva diffida da parte della pubblica autorità. Infatti l'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)