Sez. 6, Sentenza n. 12196 del 11/03/2005 Ud. (dep. 29/03/2005) Rv. 231193 - 01
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - parti private diverse dall'imputato | Persona offesa - Omessa citazione - Deduzione della nullità da parte dell'imputato - Ammissibilità - Esclusione.
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - parti private diverse dall'imputato
In tema di citazione della persona offesa, va escluso che l'imputato possa eccepire la nullità derivante dalla relativa omissione, poiché detta citazione ha il solo scopo di consentire al destinatario l'eventuale costituzione di parte civile, e l'imputato manca dunque di interesse all'osservanza della disposizione violata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)