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Sez. 2, Sentenza n. 12765 del 11/03/2011 Ud. (dep. 29/03/2011) Rv. 250051 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO | Persona offesa - Omessa citazione - Deduzione della nullità da parte dell'imputato - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250051-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO

La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)