diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 28253 del 06/11/2018 (Rv. 651715 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione - Garanzia - Principio del "pro rata" - Applicabilità - Fondamento - Modalità - Riferimento temporale.
Stato
decisa il 2018-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651715-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, prima delle modifiche a tale disposizione apportate dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, la garanzia costituita dal principio cd. del "pro rata" - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate, ex d.lgs. n. 509 del 1994, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia "ratione temporis" del criterio retributivo, rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottare con delibere del 2002 e del 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A - il principio del "pro rata" e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo (la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione), senza tener conto dei singoli criteri di calcolo come via via modificati nel tempo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)