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Sez. L - , Sentenza n. 133 del 07/01/2019 (Rv. 652537 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Ricongiunzione ex l. n. 45 del 1990 - Modifiche ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico - Riduzione degli oneri di ricongiunzione ex art. 1464 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652537-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Le modifiche dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico di anzianità adottate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali non fanno sorgere in capo al contribuente il diritto ex art. 1464 c.c. alla restituzione della maggior somma a suo tempo corrisposta a titolo di onere di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 45 del 1990, in quanto l'adempimento da parte delle casse privatizzate di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 dell'obbligo di conformazione alle prescrizioni legislative in materia di assicurazione obbligatoria, aventi rilievo pubblico, integra un evento estraneo alle prestazioni assunte con la procedura di ricongiunzione e, quindi, non è imputabile al debitore.

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1990 num. 45 art. 1 com. 2, Cod. Civ. art. 1464, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)