Sez. L, Sentenza n. 5555 del 25/10/1982 (Rv. 423293 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il licenziamento per inadempimento o mancanze del lavoratore (cosiddetto licenziamento disciplinare), il quale, in via generale, è assoggettato alla disciplina contenuta negli artt. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966 n. 604, e non alle modalità e prescrizioni dettate dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), che riguardano il diverso caso delle sanzioni disciplinari non incidenti sulla prosecuzione del rapporto, può ritenersi regolato da tale ultima norma, e quindi, colpito da nullità in caso di inosservanza di quelle modalità e prescrizioni, solo qualora, per previsione di legge, o di contratto collettivo, o di atto proveniente dal datore di lavoro risulti non soltanto incluso fra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alla normativa fissata dal citato art. 7 dello statuto dei lavoratori, o da altra fonte equipollente, sicché emerga inequivocabilmente l'intento di apprestare al lavoratore una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella del codice civile e della legge n. 604 del 1966. (Conf 1781/81, mass n 412466).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)