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Sez. 5 - , Sentenza n. 4985 del 25/02/2020 (Rv. 657353 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Censura relativa all’illegittimità della notifica - Errore rilevante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657353-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE

In tema di revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modificazione del comma 1 di tale articolo a opera dell'art. 9, comma 1, lett. cc. del d.lgs. n. 156 del 2015), la censura relativa alla pretesa illegittimità della notifica del gravame sulla decisione impugnata non è qualificabile come errore rilevante, non essendo ascrivibile al n. 4) dell'art. 395 c.p.c. in quanto costituente motivo di diritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. CC CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)