Sez. 5 - , Ordinanza n. 12784 del 23/05/2018 (Rv. 648664 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Sentenze impugnabili o impugnate con i mezzi ordinari di gravame - Revocazione ordinaria - Regime anteriore alla modifica dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE
Nel processo tributario, i ricorsi per revocazione proposti ai sensi dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015), sono ammissibili solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o non siano state impugnate nei termini con i mezzi ordinari di gravame, tra i quali rientra il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64 com. 1, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. CC) CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)