Sez. 1, Sentenza n. 1930 del 09/03/1990 (Rv. 465799 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - OGGETTO - TARGA INDICATIVA DI UNO STUDIO DI AVVOCATO - ESPOSIZIONE IN UN CORTILE - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA.*
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - OGGETTO - TARGA INDICATIVA DI UNO STUDIO DI AVVOCATO - ESPOSIZIONE IN UN CORTILE - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA.*
In tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili" - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi "aperto al pubblico", perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone. Nè tale targa rientra tra quelle, esenti dall'imposta, elencate nell'art. 20 d.P.R. citato, e, in particolare, tra quelle la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti (n. 12 art. 20 cit.), in quanto, pur se l'espletamento del servizio di pubblica necessità collegato all'Esercizio della professione forense impone agli avvocati di rendere noto il loro domicilio, tuttavia nessuna norma di legge o di regolamento li obbliga ad esporre una targa che indichi il loro studio.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)