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Sez. L, Sentenza n. 3676 del 27/05/1983 (Rv. 428574 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - INDEROGABILITÀ - PREVALENZA SULLE ALTRE COMPETENZE INDEROGABILI - CONSEGUENZE - SENTENZA EMESSA DAL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - APPELLO - PROPOSIZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE L'UFFICIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428574-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - INDEROGABILITÀ - PREVALENZA SULLE ALTRE COMPETENZE INDEROGABILI - CONSEGUENZE - SENTENZA EMESSA DAL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - APPELLO - PROPOSIZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI HA SEDE L'UFFICIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - OBBLIGATORIETÀ.*

La Competenza del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 cod. proc. civ. nonché dagli artt. 6 e 7 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, è inderogabile e, stante il carattere speciale di dette norme, prevale - salve le eccezioni previste dal citato art. 7 - su ogni altra Competenza, pur se anch'essa inderogabile. Pertanto, nel giudizio in cui sia parte, ancorché non ab origine, un'amministrazione dello stato, la Competenza a conoscere dell'appello avverso la sentenza del pretore spetta al tribunale del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto fu pronunciata la sentenza, ancorché questa sia stata emessa dal pretore in funzione di giudice del lavoro. (V 236/81, mass n 410646; (V 2967/80, mass n 406707; (V 1365/79, mass n 397659; (V 1922/76, mass n 380719; (V 1352/76, mass n 380053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)